Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 10503 del 5 marzo 2014

ECLI:IT:CASS:2014:10503PEN

Massima

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Il sequestro preventivo di un bene, disposto dal giudice nell'ambito di un procedimento penale, può essere impugnato mediante appello al tribunale competente, ai sensi dell'art. 322-bis c.p.p. Tale rimedio è esperibile dal soggetto che subisce il sequestro, il quale può chiedere il dissequestro e la restituzione del bene, laddove ritenga che il provvedimento cautelare sia privo di adeguata motivazione o non sussistano i presupposti di legge per la sua adozione. Il tribunale, investito dell'impugnazione, è tenuto a valutare la fondatezza delle ragioni addotte dal ricorrente e a pronunciarsi sulla legittimità del sequestro, confermandolo o disponendone la revoca. La corretta qualificazione del provvedimento cautelare, come sequestro preventivo e non probatorio, è essenziale ai fini dell'individuazione del rimedio giurisdizionale esperibile, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsti dal codice di rito. L'erronea qualificazione del sequestro da parte del giudice non può, pertanto, comportare la decadenza del diritto di difesa del soggetto colpito dalla misura cautelare, il quale deve essere posto in condizione di accedere al rimedio giurisdizionale previsto dalla legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente

Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1213/2013 TRIBUNALE di NOLA, del 19/03/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;

lette le conclusioni del PG Dott. ((omissis)) che ha chiesto qualificato il ricorso come appello ex articolo 322 bis c.p.p., trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli.

OSSERVA

Con istanza del 5.3.2013 (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Nola, dinanzi al quale pendeva giudizio che lo…

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