Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41779 del 17 novembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:41779PEN

Massima

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Il giudice, nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, non è tenuto a riscontrare la precisione e la concordanza degli indizi, essendo sufficiente la loro gravità, intesa come elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che contengano in nuce gli elementi strutturali della corrispondente prova e consentano di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità dell'indagato, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. Inoltre, quando sussista una prova diretta, quale la dichiarazione della persona offesa, non è necessario il ricorso al concetto di "gravità" degli indizi, in quanto tale dichiarazione rappresenta di per sé un plus rispetto all'apporto richiesto dall'art. 273 c.p.p. e può costituire da sola fonte di prova, se ritenuta dal giudice attendibile sul piano oggettivo e soggettivo. In presenza di reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., tra cui il delitto di cui all'art. 609-bis c.p., opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che comporta che il giudice debba considerarle esistenti, salvo prova contraria. L'onere motivazionale del giudice è pertanto attenuato, essendo sufficiente che egli dia atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere tale presunzione, a meno che l'indagato non abbia allegato elementi di segno contrario, nel qual caso il giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. Infine, nel giudizio di riesame, l'ambito conoscitivo del giudice è circoscritto alle acquisizioni coeve all'emissione dell'ordinanza coercitiva, alle sopravvenienze favorevoli all'indagato e agli ulteriori elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza, mentre eventuali acquisizioni successive, come l'audizione della persona offesa in sede di incidente probatorio, non assumono alcun rilievo nell'ambito del successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatte valere soltanto con la richiesta di revoca o modifica della misura al giudice competente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito - Presidente

Dott. ACETO Aldo - Consigliere

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. - Consigliere

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 20/05/2021 del Tribunale di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DI STASI Antonella;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 20/05/2021, il Tribunale di Calt…

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