Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36014 del 23 settembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:36014PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nel valutare il ricorso proposto dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione della imputata, afferma che: Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova non può limitarsi ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato, ma deve invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la doglianza difensiva non assolve all'onere allegativo di cui alla lettera d), dal momento che si limita a denunciare la mancata valutazione di alcune fonti dichiarative, senza dimostrare come esse inficino in modo decisivo la motivazione della sentenza impugnata, la quale si regge su una pluralità di fonti di prova e su una valutazione sinergica, ragionata e logica delle stesse. Inoltre, la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, né saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, essendo il suo sindacato limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata. Pertanto, il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare la violazione dell'art. 192 c.p.p. o il travisamento del fatto, senza rispettare i suddetti oneri allegatori, deve essere dichiarato inammissibile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia R. A. - Presidente

Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere

Dott. BELMONTE ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. CUOCO Michele - Consigliere

Dott. MAURO Anna - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
(OMISSIS) S.P.A.;
Nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/10/2021 della CORTE di APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BELMONTE ((omissis))sa;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, LIGNOLA Ferdinando, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.
Letta la memoria dell'av…

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