Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7411 del 28 luglio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:7411PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante, prevista dall'. 5 L.. 895/1967, può ricorrere solo rispetto a fatti che si dimostrino oggettivamente di scarsa pericolosità, desumibile non solo dalla quantità delle armi o degli esplosivi, ma anche e soprattutto dalla loro qualità e, cioè, dalle loro caratteristiche e modalità di impiego, ben potendo anche una sola arma, data la sua potenzialità offensiva, sconsigliare la concessione dell'attenuante stessa.

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