Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17452 del 18 aprile 2018

ECLI:IT:CASS:2018:17452PEN

Massima

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Il diritto dell'imputato straniero alla traduzione in lingua nota dei provvedimenti giudiziari, sancito dall'art. 143 c.p.p., non sussiste automaticamente in ragione della sola condizione di straniero, ma è subordinato all'accertamento, da parte del giudice di merito, della effettiva conoscenza o meno della lingua italiana da parte dell'interessato. Tale accertamento, basato su elementi univoci quali la durata della permanenza in Italia, il livello di alfabetizzazione e la sottoscrizione di atti procedimentali, è soggetto a sindacato di legittimità sotto il profilo della correttezza e completezza della motivazione, senza che assuma rilievo determinante il fatto che in precedenza fosse stata disposta la traduzione di provvedimenti analoghi. Ove il giudice ritenga provata la conoscenza della lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento cautelare non determina la nullità dello stesso, ma può al più configurare una situazione di impedimento alla partecipazione dell'imputato, regolata dall'art. 294 c.p.p. Inoltre, l'accertata conoscenza della lingua italiana esclude che dalla mancata traduzione possa derivare la nullità della richiesta di differimento dell'udienza di riesame, la cui tardività è pertanto legittimamente rilevabile dal giudice senza necessità di esaminarne il merito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesc - rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 24/07/2017 del TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCO CENTOFANTI;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. IACOVIELLO FRANCESCO MAURO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Milano, investito di richiesta di riesame ex articolo 309 c.p.p., con l'ordinanza in epigrafe confermava la misura della cus…

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