Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1009 del 22 agosto 1994

ECLI:IT:CASS:1994:1009PEN

Massima

Massima ufficiale
Poiche` la richiesta di revoca della misura cautelare avanzata dall`indagato all`esito dell`interrogatorio reso ai sensi dell`art. 294 cod. proc.  pen. non determina acquiescenza all`ordinanza impositiva della misura ne` comporta rinuncia a farne valere l`originaria illegittimita`, non e` inammissibile, se tempestiva, la richiesta di riesame proposta dopo la suddetta istanza di revoca rigettata dal G.I.P.; ne` puo` operare al riguardo il principio dell`alternativita` dei mezzi di impugnazione, non sussistendo incompatibilita` concettuale e logica tra riesame ed istanza di revoca.     conforme: Sen 03/03/1994 2637 sez 5 Pen

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