Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 2170 del 2021

ECLI:IT:TARNA:2021:2170SENT

Massima

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Il provvedimento di diniego dell'accertamento di conformità di opere edilizie, pur impugnato, diviene privo di interesse qualora intervenga una successiva istanza di accertamento di conformità avente ad oggetto le medesime opere, la cui improcedibilità non sia stata tempestivamente impugnata. In tal caso, il ricorso avverso il primo provvedimento di diniego deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il ricorso avverso un provvedimento di diniego dell'accertamento di conformità di opere edilizie diviene improcedibile qualora, nelle more del giudizio, sia stata presentata una nuova istanza di accertamento di conformità avente ad oggetto le medesime opere, la cui improcedibilità non sia stata tempestivamente impugnata. In tale ipotesi, infatti, viene meno l'interesse del ricorrente all'annullamento del primo provvedimento, essendo intervenuta una nuova determinazione amministrativa che ha definitivamente precluso la possibilità di ottenere l'accertamento di conformità richiesto. Di conseguenza, il giudice è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. La massima evidenzia come il principio di diritto enunciato dalla sentenza sia volto a sancire l'improcedibilità del ricorso avverso un provvedimento di diniego dell'accertamento di conformità di opere edilizie, qualora intervenga una successiva istanza di accertamento di conformità avente ad oggetto le medesime opere, la cui improcedibilità non sia stata tempestivamente impugnata. Ciò in quanto, in tale ipotesi, viene meno l'interesse del ricorrente all'annullamento del primo provvedimento, essendo intervenuta una nuova determinazione amministrativa che ha definitivamente precluso la possibilità di ottenere l'accertamento di conformità richiesto. Il giudice, pertanto, è tenuto a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Sentenza completa

Pubblicato il 31/03/2021

N. 02170/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03095/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3095 del 2014, proposto da
Edil Co Fi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC indicata nei registri pubblici a ciò dedicati e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, 4;

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), con domicilio presso la PEC indicata negli appositi registri e domicilio…

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