Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 40698 del 7 settembre 2017

ECLI:IT:CASS:2017:40698PEN

Massima

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Il giudice di rinvio, investito del processo a seguito di annullamento pronunciato dalla Corte di Cassazione, mantiene piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati probatori, potendo desumere il proprio libero convincimento anche sulla base di elementi prima trascurati, al fine di colmare i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, con l'unico limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto. Pertanto, il giudice di rinvio può addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito, ma può anche condividerne le conclusioni, purché motivi il suo convincimento sulla base di argomenti diversi da quelli ritenuti illogici o carenti in sede di legittimità. L'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza d'annullamento della Corte di Cassazione riguarda le sole questioni di diritto decise dalla sentenza d'annullamento, non le affermazioni esplicative della "ratio decidendi" e meno ancora i singoli sviluppi argomentativi che si limitino a scandagliare i vizi del provvedimento annullato, senza fornire in sé le indicazioni riparatorie in punto di legittimità. Inoltre, il giudice di rinvio non è obbligato ad esaminare solo i punti specificati nella sentenza rescindente, isolandoli dal residuo materiale probatorio, ma mantiene piena autonomia di giudizio nell'ambito del capo colpito dall'annullamento. Infine, la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per travisamento della prova è limitata all'ipotesi in cui il giudice del merito abbia fondato il suo convincimento su di una prova inesistente ovvero su di un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, con la conseguenza che, qualora la prova che si assume travisata provenga dall'escussione di una fonte dichiarativa, l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Presidente

Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. MICCICHE' Loredana - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI Milano in data 26 maggio 2016;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. ((omissis)) che conclude per l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Milano, giudicando in sede di rinvio, confermava la sentenza resa in data 3 giugno 2014 dal locale tribunal…

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