Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza breve n. 293 del 2016

ECLI:IT:TARLT:2016:293SENB

Massima

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Il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, all'atto della sua formazione per inutile decorso del relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi già ritenere costituito il provvedimento negativo tacito da impugnare, con onere in capo all'interessato di dimostrare la compatibilità dell'opera realizzata sine titulo con la normativa primaria e secondaria sotto il cui imperio essa ricade. Pertanto, a fronte di un'istanza di accertamento postumo di conformità, l'inerzia dell'amministrazione costituisce un'ipotesi tipica di silenzio significativo, i cui effetti si identificano con un provvedimento (tacito) di rigetto dell'istanza, determinandosi una situazione del tutto simile a quella che si verificherebbe in ipotesi di provvedimento espresso, il cui oggetto non può ridursi al difetto di motivazione, di cui è strutturalmente carente per previsione legislativa, bensì per il contenuto reiettivo dell'atto. L'accertamento di conformità implica valutazioni integrate in attività vincolata, il che esclude ogni utile riferimento al diritto di partecipazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 a fronte di vicende in cui non vi è contestazione sulla natura e sulla consistenza degli abusi. Tuttavia, ove l'interessato abbia presentato, in data antecedente all'irrogazione della sanzione, la domanda di accertamento di conformità e la sua integrazione tendente anche all'eventuale applicazione del cd. piano casa regionale, l'ordinanza di demolizione deve essere annullata, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione comunale.

Sentenza completa

N. 00272/2015
REG.RIC.

N. 00293/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2015, proposto da Eliseo Fortunato Fella, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosalba Genovese e Pasquale Matera, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Mantovano in Latina, alla Via Ufente, n. 20;

contro

comune di Vallerotonda, n.c.;

per l’annullamento, previa sospensione

dell’ordinanza n. 3 del 2/2/2015 di demolizione di opere edilizie abusive e del silenzio - rifiuto formatosi sulle istanze di sanatoria presentate il 22/01/2015;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti …

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