Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza breve n. 238 del 2017

ECLI:IT:TARBS:2017:238SENB

Massima

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Il rinnovo del permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari può essere negato dalla Questura in caso di mancanza di un reddito adeguato, ma tale diniego può essere superato qualora il cittadino extracomunitario dimostri di aver attivato un nuovo rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, che offra ragionevoli prospettive di consolidamento del suo radicamento sociale nello Stato ospitante. In tale ipotesi, il giudice amministrativo può disporre una tutela cautelare monitorata, ordinando alla Questura di rilasciare un titolo di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa regolare, al fine di verificare nel corso del processo il concreto svolgimento di tale attività e il versamento dei contributi previdenziali, come elementi idonei a sanare la situazione di precarietà economica pregressa ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Tuttavia, qualora il cittadino extracomunitario non riesca a dimostrare adeguatamente l'effettivo svolgimento di una nuova attività lavorativa, con la relativa tracciabilità della retribuzione e del versamento dei contributi previdenziali, il ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere respinto, in quanto permane l'incertezza sulla disponibilità di redditi da fonte lecita e non risulta provata la chiusura della fase di precarietà, la cui durata deve rimanere circoscritta entro limiti ragionevoli ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998.

Sentenza completa

Pubblicato il 20/02/2017

N. 00238/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02398/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 2398 del 2015, proposto da:
AZAM FAROOQ, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il medesimo legale in Brescia, via Monti 2/A;

contro

QUESTURA DI BRESCIA, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Brescia, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Brescia del 20 marzo 2015 (notificato l’8 luglio 2015), con il quale è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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