Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza breve n. 986 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:986SENB

Massima

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Il trasferimento di un'attività commerciale su area pubblica da una zona mercatale ad un'altra può essere disposto dall'amministrazione comunale esclusivamente in aree appositamente attrezzate, in applicazione della previsione normativa di cui all'art. 12, comma 3, della l.r. n. 18/2001. Tale previsione, tuttavia, non trova applicazione in relazione ad attività mercatali caratterizzate da un impegno temporale limitato, come nel caso di un mercato settimanale, in quanto in tali ipotesi non si verifica una stabile distrazione dell'area dalla sua destinazione primaria, consentendo così all'amministrazione di procedere al trasferimento senza la necessità di individuare una nuova area appositamente attrezzata. Pertanto, il diniego opposto dall'amministrazione comunale al trasferimento di un'attività commerciale su area pubblica, svolta con cadenza settimanale, dalla nuova sede assegnata ad una precedente zona mercatale, è legittimo, in quanto la normativa regionale non impone l'obbligo di individuare una nuova area attrezzata per lo svolgimento di tale attività, essendo sufficiente che l'area prescelta sia idonea allo svolgimento dell'attività mercatale per le poche ore settimanali di impegno, senza pregiudicare la sua destinazione primaria. Il provvedimento di diniego, inoltre, non viola il principio del contraddittorio, in quanto l'amministrazione ha adeguatamente motivato le ragioni del rigetto, fondate sulla limitata durata temporale dell'attività mercatale e sulla necessità di tutelare gli interessi della maggioranza degli operatori commerciali già insediati nella nuova sede, senza che ciò comporti un'ingiustificata compressione del diritto del ricorrente di esercitare la propria attività commerciale.

Sentenza completa

N. 00764/2011
REG.RIC.

N. 00986/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 764 del 2011, proposto da:
Francesco Bruno, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso Paolo Gaballo in Lecce, via Garibaldi, 43;

contro

Comune di Nardà, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della nota prot. n. 10494 del 28 marzo 2011, notificata il 31/3/2011, con cui il Capo Servizio del Settore Consulenza legale del Comune di Nardò ha rigettato l'istanza formulata dal ricorrente in data 21 gennaio 2011 al fine di tornare ad esercitare la propria attività commerciale dal comparto 53 al piazzale del…

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