Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1308 del 11 novembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1308PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità degli art. 326 e segg. cod. proc. pen. nella parte in cui non stabiliscono la traduzione obbligatoria all'imputato straniero di tutti gli atti notificati dopo la pronuncia della sentenza, poiché se è vero che essi svolgono una funzione informativa strumentale rispetto al compimento di ulteriori attività processuali, come l'impugnazione, lo stesso interessato può, con un minimo di diligenza, soddisfare le sue esigenze di informazione in proposito.

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