Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1908 del 2 agosto 1988

ECLI:IT:CASS:1988:1908PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 553 cod. proc. pen., interpretato nel senso che non è riferibile alle sentenze di proscioglimento qualunque ne sia la causa e quindi anche al proscioglimento per amnistia propria, in relazione all'art. 3 cost., giacché le situazioni cui è applicabile detta norma sono nettamente differenziate rispetto a quelle relative alle sentenze di proscioglimento per amnistia propria.

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