Cassazione penale Sez. I sentenza n. 914 del 4 maggio 1993
ECLI:IT:CASS:1993:914PEN
Massima
Massima ufficiale
Il termine previsto dall`art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., ha carattere meramente ordinatorio, non essendo prevista per la sua inosservanza alcuna sanzione processuale e in conformita` al principio della tassativita` dei termini perentori. Di conseguenza, la tardiva trasmissione degli atti presentati dal P.M. a norma dell`art. 291, comma primo, cod. proc. pen., non comporta, di per se`, la nullita` dell`ordinanza del Tribunale del riesame quando quegli atti siano stati comunque acquisiti, il difensore dell`indagato, che non lo abbia gia` fatto, sia posto in grado di esaminarli e si rispetti il termine di cui al comma nono dell`art. 309 cod. proc. pen., che peraltro, salvo quanto disposto dall`art. 101 disp. att., decorre dal giorno in cui gli atti in questione siano pervenuti al giudice del riesame. da vedere: Sen 01/08/1991 2404 sez 6 Pen Sen 08/09/1992 1131 sez 3 Pen Sen 09/09/1991 811 sez 5 Pen Sen 25/07/1991 3119 sez 1 Pen
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