Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3749 del 20 gennaio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:3749PEN

Massima

Massima ufficiale
In sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il tribunale della libertà non ha il potere di annullamento per difetto di motivazione, che spetta esclusivamente alla corte di cassazione e non anche al giudice di merito, ma deve integrare con la propria motivazione quella lacunosa del provvedimento impugnato, valutando non solo gli elementi acquisiti fino alla data di emissione del provvedimento, ma ogni altra circostanza emersa successivamente fino alla data della pronuncia.

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