Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28821 del 26 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:28821PEN

Massima

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L'appartenenza accertata di un soggetto a un'associazione di tipo mafioso, sulla base di elementi sintomatici di sicuro valore indiziario, comporta una presunzione di pericolosità sociale attuale, che può essere superata solo in presenza di concreti e contrastanti elementi attestanti il recesso personale del soggetto dall'organizzazione criminale o la disintegrazione del sodalizio. Pertanto, una volta che il giudice abbia fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza della partecipazione del soggetto a un'associazione mafiosa, non è necessaria una specifica motivazione sulla attualità della pericolosità sociale, essendo questa implicita nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto a una consorteria criminosa di tipo mafioso. Inoltre, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione "antimafia", la qualità di indiziato di prevenzione coincide con quella di associato richiesta per l'applicazione della sanzione penale, secondo una logica conforme all'ideologia del c.d. "doppio binario", differenziandosi soltanto nel fatto che, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che essi siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma. Tali elementi sintomatici possono essere desunti, tra l'altro, dal tenore di vita, dalla frequentazione con pregiudicati e mafiosi, dai precedenti penali e dalle altre concrete manifestazioni contrastanti con la sicurezza pubblica.

Sentenza completa

RILEVATO IN FATTO
Con decreto del 22.6.2000, il Tribunale di Palermo, Sezione misure di prevenzione, applicava a F. C. la misura della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro ed imponeva il versamento di una cauzione pari a lire 10 milioni.
Il procedimento conseguiva a proposta del Procuratore della Repubblica di Termini Imerese, alla quale venivano allegati una nota dei Carabinieri di Petraia Sottana, le informazioni della Questura di Palermo e la sentenza del 10.2.1999, con la quale la seconda Corte di assise di Palermo aveva condannato il proposto, ex art. 416 bis e 630 co. 3° c.p. alla pena dell'ergastolo.
Su gravame proposto dal F., che a mezzo dei suoi difensori lamentava l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione della misura, la Corte di Appello di Palermo confermava l'impugnato decreto.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione, a mezzo del suo…

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