Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3085 del 31 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3085PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 7 legge 28 luglio 1984 n. 398, come modificato dall'art. 5 legge 17 febbraio 1987, n. 29, la concessione della stessa non può apparire giustificata, non essendo consentito il controllo, quando il relativo provvedimento faccia richiamo alla complessità delle indagini senza indicazione del tipo di indagine che deve essere compiuto e delle ragioni per cui non è stato possibile eseguirla in precedenza. Le stesse considerazioni valgono per l'ipotesi in cui nel provvedimento concessorio si richiami il "numero degli imputati" ma il giudice non si dia carico di precisare quale sia in totale tale numero e non precisi per quali ragioni un principio (che è di rilievo costituzionale - v. l'art. 13 ultimo comma cost.) destinato a valere per ciascun imputato possa subire eccezione sol perché la medesima imputazione viene contestata ad un numero rilevante di persone, tanto da imporre a ciascuna di esse un sacrificio ulteriore, rispetto a quello fissato dalla legge in misura tale da renderlo compatibile con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.

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