Cassazione penale Sez. I sentenza n. 965 del 12 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:965PEN

Massima

Massima ufficiale
La sopravvenienza di una grave infermità psichica e non già nella persona condannata non comporta il differimento della esecuzione della pena costituendo evenienza disciplinata dall'art. 148 cod. pen. nel quale è previsto il ricovero nell'istituto psichiatrico giudiziario.

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