Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 1646 del 2015

ECLI:IT:TARLAZ:2015:1646SENB

Massima

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La giurisdizione sulle controversie relative a indennità, canoni ed altri corrispettivi derivanti da concessioni di pubblici servizi spetta al giudice ordinario, salvo che la controversia non investa l'accertamento dell'esistenza o del contenuto della concessione, la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante ovvero l'esercizio di poteri discrezionali-valutativi nella determinazione degli stessi, ipotesi in cui la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. Pertanto, le controversie aventi ad oggetto la mera quantificazione di indennità, canoni ed altri corrispettivi, in assenza di profili attinenti all'esercizio di poteri autoritativi da parte della pubblica amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, il quale è chiamato ad una attività meramente accertativa della disciplina contrattuale applicabile. Viceversa, qualora la controversia investa la qualificazione del rapporto concessorio, la determinazione del canone costituisce la conseguenza di tale qualificazione e, dunque, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo. L'attività di raccolta scommesse e di organizzazione/esercizio di concorsi pronostici, riservata allo Stato e ad altre amministrazioni, integra un servizio pubblico suscettibile di concessione in gestione a terzi, in relazione al quale la causa del potere riconosciuto alla pubblica amministrazione persegue, unitamente allo scopo di assicurare un congruo flusso di entrate all'erario, anche e soprattutto quello di garantire, a fronte della espansione del settore, l'interesse pubblico alla regolarità e moralità del servizio e, in particolare, la prevenzione della sua possibile degenerazione criminale. Pertanto, le controversie relative a tale settore rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo che non riguardino la mera quantificazione di indennità, canoni ed altri corrispettivi, ipotesi in cui la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Sentenza completa

N. 13760/2014
REG.RIC.

N. 01646/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13760/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13760 del 2014, proposto da:
Mondial Bowling Ciampino s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Roma, Via Arenula, 16;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero Dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

i) della nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 74176/MF del 9 ottobre 20…

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