Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5634 del 23 gennaio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:5634PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di riesame avverso ordinanze applicative di misure cautelari e` da considerare necessaria, ai sensi dell`art. 309, comma quinto, cod.  proc. pen., ai fini dell`instaurazione di un effettivo contraddittorio, la trasmissione al tribunale competente di tutti gli atti a suo tempo presentati dal pubblico ministero al giudice, ai sensi dell`art. 291, comma primo, cod. proc. pen., non essendo sufficiente che vengano trasmessi i soli atti sui quali, in concreto, la misura cautelare risulta fondata. L`inosservanza di detto obbligo comporta una nullita` inquadrabile nell`ambito delle previsioni di cui all`art. 178, lett. c), cod. proc. pen.; nullita` che, se tempestivamente eccepita, si estende al provvedimento di conferma dell`ordinanza applicativa della misura in questione.     da vedere: Sen 20/08/1992 2954 sez 6 Pen Sen 13/09/1993 1833 sez 3 Pen Sen 21/07/1993 3021 sez 1 Pen Sen 28/08/1992 3025 sez 6 Pen

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