Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3178 del 24 gennaio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:3178PEN

Massima

Massima ufficiale
La disposizione contenuto nell'art. 1, terzo comma, legge 22 maggio 1975, n. 152, che previsto i criteri in base ai quali il giudice deve attenersi in tema di libertà provvisoria, è applicabile anche nei procedimenti concernenti reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa, trattandosi di norma processuale rispetto a cui non può che valere il principio tempus regit actum. di conseguenza, il giudice, nel concedere la libertà provvisoria deve valutare che non vi ostino ragioni processuali ne sussista la probabilità che l'imputato, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

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