Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1420 del 2021

ECLI:IT:TARMI:2021:1420SENT

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di opposizione delle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio amministrativo. In tal caso, il giudice dispone la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e le amministrazioni intimate, in quanto queste ultime hanno svolto difese meramente formali, mentre condanna il ricorrente rinunciante al pagamento delle spese degli atti del giudizio in favore delle società controinteressate, in ragione delle difese sostanziali da queste ultime svolte. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di opposizione delle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio amministrativo, con conseguente compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e le amministrazioni intimate, e condanna del ricorrente rinunciante al pagamento delle spese degli atti del giudizio in favore delle società controinteressate che hanno svolto difese sostanziali. La massima giuridica può essere così formulata: La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, in assenza di opposizione delle altre parti, comporta l'estinzione del giudizio amministrativo. In tal caso, il giudice dispone la compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e le amministrazioni intimate, in quanto queste ultime hanno svolto difese meramente formali, mentre condanna il ricorrente rinunciante al pagamento delle spese degli atti del giudizio in favore delle società controinteressate, in ragione delle difese sostanziali da queste ultime svolte. Il principio di diritto che emerge è che la rinuncia al ricorso, in assenza di opposizione, comporta l'estinzione del giudizio con conseguente diversa ripartizione delle spese di lite in base alla natura delle difese svolte.

Sentenza completa

Pubblicato il 11/06/2021

N. 01420/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00749/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 749 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Autostrade per l'Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Milano, corso Magenta, 63;

contro

C.i.p.e. - Comitato interministeriale per la programmazione economica, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Milano, via Freguglia n. 1, è domiciliato;
Presidenza…

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