Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 20826 del 15 maggio 2019

ECLI:IT:CASS:2019:20826PEN

Massima

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L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato alloglotta che non comprende la lingua italiana, ai sensi dell'articolo 143 c.p.p., è configurabile solo se detto obbligo risulti funzionale ad un diritto ancora esercitabile; ne deriva che il diritto alla traduzione non è configurabile con riferimento ad una sentenza già impugnata, né in relazione ad un provvedimento per il quale siano già decorsi i termini di impugnazione. Inoltre, la legittimazione a rilevare la violazione dell'obbligo di traduzione della sentenza spetta in via esclusiva all'imputato alloglotta e non al suo difensore, al fine di consentire a detto imputato, che non comprende la lingua italiana, l'esercizio di un autonomo potere di impugnazione ex articolo 571 c.p.p. Tuttavia, qualora sia intervenuta rituale impugnazione da parte del difensore di fiducia di imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale della impugnazione, solo qualora l'interessato evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta, anche dopo la modifica dell'articolo 143 c.p.p. per effetto del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 32, non integra ipotesi di nullità, ma i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile. Inoltre, i giudici di merito possono formulare una prognosi negativa sul fatto che l'imputato si asterrà dalla realizzazione di ulteriori condotte criminose, sulla base di elementi oggettivi del reato, come la distribuzione di compiti e la predisposizione di accortezze idonee a vincere la resistenza delle persone offese, nonché di profili soggettivi di precarieta' abitativa e di assenza di occupazione lavorativa, idonei a confortare l'argomento secondo il quale l'imputato avrebbe continuato a trarre le risorse per il proprio mantenimento in territorio italiano dalla attività illecita.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patriz - Presidente

Dott. FERRANTI D. - Consigliere

Dott. TORNESI D. Rit - Consigliere

Dott. BELLINI U - rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniel - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/06/2018 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Dott.ssa MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) e …

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