Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1504 del 24 novembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1504PEN

Massima

Massima ufficiale
Soltanto la sentenza pronunciata "in seguito a giudizio" è, nei congrui casi, preclusiva dell'azione civile, e non anche la sentenza di proscioglimento, con qualsiasi formula, emessa in istruttoria. Pertanto, la parte civile, anche dopo la sentenza della corte costituzionale n. 1 del 1970, non è legittimata, per difetto di interesse, a proporre ricorso per cassazione contro la sentenza istruttoria di proscioglimento, potendo in tal caso proporre l'azione civile in sede propria.

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