Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43366 del 12 novembre 2003

ECLI:IT:CASS:2003:43366PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale che si svolga davanti al giudice monocratico, il termine dilatorio per la comparizione della parte in giudizio è quello di trenta giorni, previsto dall'art. 456 comma 3 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 464 dello stesso codice che disciplina il giudizio conseguente all'opposizione, e non quello di sessanta giorni previsto dall'art. 552 comma 3, atteso che la "ratio" di un termine tanto lungo va rintracciata nella concessione all'imputato, quando egli viene citato a giudizio, di un "tempus deliberandi" in ordine alla valutazione circa la richiesta di accesso ai riti speciali: tempo di riflessione ovviamente non necessario quando la scelta deve essere stata già esercitata nel momento della proposizione dell'atto di opposizione a decreto penale. (Precisa inoltre la Corte che tale interpretazione è altresì imposta dalla considerazione che il maggior termine è previsto in relazione ad un atto del P.M. - il decreto di citazione a giudizio ex art. 552 cod. proc. pen. - laddove, nella fattispecie, il decreto è emesso dal giudice ai sensi dall'art. 464 che, in tal senso, richiamando l'art. 456 comma 3, fa riferimento, prevedendo il più breve termine, ad altro atto del giudice).

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
D'URSO GIOVANNI - PRESIDENTE
TUCCIO GIUSEPPE - CONSIGLIERE
CHILIBERTI ALFONSO - CONSIGLIERE Rel.
IACOPINO SILVANA - CONSIGLIERE
PICCIALLI PATRIZIA - CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Ga. Lu. n. il (...)
avverso SENTENZA del 15/03/2002 TRIBUNALE di COSENZA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CHILIBERTI ALFONSO
FATTO E DIRITTO
Con atto del 17.4.2002 Lu. Ga. ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 15.3.2002 del giudice monocratico presso il Tribunale di Cosenza che l'aveva condannato in sede di opposizione a decreto penale alla pena di euro 700 di ammenda per il reato di cui all'art. 186 comma 2, del codice della strada, con pena sospesa e sanzione amministrativa access…

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