Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 988 del 24 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:988PEN

Massima

Massima ufficiale
L'accertamento e la conseguente pronuncia in ordine alla sussistenza delle condizioni di procedibilità del reato devono intendersi come pregiudiziali rispetto all'applicazione di tutte le altre cause di non punibilità previste dall'art.. 152 cod. proc. pen. e, più in particolare, delle cause estintive del reato, amnistia compresa. L'eccezione al principio della pregiudizialità dell'amnistia, ex art.. 592 cod. proc. pen., va invece riferita ai casi in cui si rende assolutamente necessario per la pronuncia stessa della causa estintiva, il previo esame delle concorrenti questioni relative alla azione penale, intesa quest'ultima nel suo momento iniziale e nel suo ulteriore svolgimento processuale.

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