Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1951 del 30 gennaio 1982

ECLI:IT:CASS:1982:1951PEN

Massima

Massima ufficiale
L'obbligo della specificazione dei motivi di impugnazione, previsto dall'. 201 settimo comma cod. proc. pen., è soddisfatto con la chiara e precisa indicazione della censura, che si intende muovere ad una parte ben determinata del provvedimento impugnato, e con la indicazione, anche sommaria, delle ragioni su cui la censura si fonda. Il che è necessario, affinché il giudice superiore sia posto in grado di individuare e di controllare la critica che viene rivolta al precedente giudizio e, quindi, di esercitare il proprio sindacato con riferimento alle doglianze ed alle ragioni addotte.

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