Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2941 del 29 ottobre 1992

ECLI:IT:CASS:1992:2941PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 634, primo comma, cod. proc. pen. 1988 (come già l'art. 558, terzo comma, dell'abrogato codice di rito) prevede l'inammissibilità per la richiesta di revisione che risulti manifestamente infondata. Ciò implica che la Corte di appello ha, nella fase rescindente, il potere-dovere di valutare, sia pure in via sommaria ed al limitato fine di accertarne l'eventuale manifesta infondatezza, l'istanza di revisione e gli elementi probatori, nuovi, addotti a sostegno di essa. (Fattispecie in cui la Corte Suprema ha ritenuto legittima ed incensurabile la decisione della corte di appello che aveva dichiarato inammissibile - per manifesta infondatezza - una richiesta di revisione, fondata su elementi di prova strumentali alla rivalutazione del materiale probatorio già esaminato compiutamente dai giudici di merito, peraltro nel corso di un giudizio abbreviato).

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