Cassazione civile Sez. Trib. sentenza n. 12865 del 22 ottobre 2001

ECLI:IT:CASS:2001:12865CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di infrazioni valutarie, la disposizione dell'art. 2 del D.L. n. 576 del 1956, convertito, con modificazioni, nella legge n. 786 del 1956 che vietava ai residenti in Italia di compiere qualsiasi atto idoneo a comportare la nascita di un'obbligazione con soggetti non residenti, è stata abrogata, con effetto dal primo gennaio 1989, dall'art. 42 del d.P.R. 31 marzo 1988, n. 148. Lo "ius superveniens" rappresentato da detta disposizione è applicabile - come, in ossequio al principio del "favor rei", in tutte le ipotesi in cui si controverta in ordine all'"an" o al "quantum" di una sanzione valutaria, o tributaria, successivamente abrogata - anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, e, quindi, anche in sede di legittimità.

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