Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4244 del 7 aprile 1992

ECLI:IT:CASS:1992:4244CIV

Massima

Massima ufficiale
La parte cui sia stata notificata l`altrui impugnazione, qualora proponga la propria impugnazione, avverso la medesima sentenza, separatamente in via principale, anziche` in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinche` possa provvedere alla loro riunione ai sensi dell`art. 335 cod. proc. civ.; in difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validita` della pronuncia sulla prima, la quale rende improcedibile la seconda.  conforme:[s81\06398]

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