Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15423 del 15 aprile 2011

ECLI:IT:CASS:2011:15423PEN

Massima

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Il provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari, pur potendo essere ritenuto carente sotto il profilo motivazionale, non può essere annullato dal tribunale del riesame per tale ragione, atteso che il tribunale è tenuto a integrare e completare la motivazione del primo giudice, anche laddove essa risulti insufficiente o meramente apparente. Infatti, la motivazione del tribunale del riesame integra e completa quella del provvedimento genetico della misura cautelare, essendo i due provvedimenti strettamente collegati e complementari. Pertanto, il tribunale del riesame non può annullare l'ordinanza cautelare per difetto di motivazione, ma deve provvedere a integrarne la motivazione, esplicitando le ragioni giustificative della misura adottata, anche valorizzando gli elementi probatori e indiziari richiamati dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, che sono parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare. L'annullamento per carenza motivazionale è consentito solo in caso di totale assenza di motivazione in senso grafico ovvero quando la motivazione si risolva in una mera clausola di stile, senza che sia possibile individuare le esigenze cautelari e il relativo compendio indiziario. Inoltre, il tribunale del riesame non può sindacare la congruità e la logicità della motivazione nel suo complesso, atteso che tale valutazione è riservata al giudice di legittimità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente

Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere

Dott. GRILLO Renato - Consigliere

Dott. MULLIRI Guicla - rel. Consigliere

Dott. RAMACCI Luca - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.M. presso il Tribunale di Caltagirone;

nel proc. contro:

Ma. Co. , nato a (OMESSO);

indagato Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73;

avverso l'ordinanza del Tribunale per il Riesame di Catania in data 12.3.10;

Sentita la relazione del Cons. Dr. MULLIRI Guicla;

Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dr. ((omissis)), che ha chiesto una declaratoria di inammissibilita' del …

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