Cassazione penale Sez. V sentenza n. 48356 del 21 dicembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:48356PEN

Massima

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Il pubblico ufficiale che redige un atto pubblico fidefacente, attestando falsamente fatti da lui personalmente constatati nell'esercizio delle sue funzioni, commette il reato di falsità ideologica in atto pubblico, a prescindere dalla natura di "atto interno" del documento e dalla possibilità di sconfessarlo nell'ambito del procedimento amministrativo. L'attribuzione della qualità di atto pubblico fidefacente non dipende dalla qualificazione formale dell'atto, ma dalla sua idoneità ad assumere rilevanza giuridica e valore probatorio interno all'amministrazione, in quanto contenente attestazioni del pubblico ufficiale circa fatti da lui direttamente percepiti nell'esercizio delle sue funzioni. La forza probante privilegiata di tali atti pubblici è limitata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e ai fatti da lui attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche alla valutazione di tali fatti, che rimane di competenza dell'autorità procedente. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente motivato facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa - Presidente

Dott. CATENA Rossella - Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. SESSA Renata - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CAPUTO ANGELO.
Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge 30 d…

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