Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 6660 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:6660SENB

Massima

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La mancanza del titolo abilitativo edilizio, quale permesso di costruire, per la realizzazione di nuove opere edilizie, comporta l'applicazione della sanzione demolitoria prevista dall'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, a prescindere dalla destinazione urbanistica dell'area, dall'esistenza di altre costruzioni nella zona e dall'eventuale affidamento ingenerato nei privati dalla risalenza nel tempo delle opere abusive. L'ordinanza di demolizione non è illegittima per il fatto che sia stata notificata oltre due anni dalla sua adozione, in quanto la notifica costituisce un adempimento estrinseco che non incide sulla legittimità dell'atto, né per il fatto che il dirigente che l'ha sottoscritta non sia più in servizio presso l'ente locale, essendo la competenza da valutarsi con riferimento al momento dell'adozione dell'atto, né per eventuali vizi della dichiarazione di conformità della copia all'originale, non incidendo tali elementi sulla possibilità per l'interessato di conoscere la lesività dell'atto. La mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto vizio meramente procedimentale, non comporta l'annullamento dell'atto impugnato, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, stante la natura vincolata e la correttezza sostanziale dell'ordinanza di demolizione. L'omessa indicazione nell'ordinanza dell'area da acquisire non inficia la legittimità del provvedimento, non precludendone l'esecuzione, ma incidendo solo sulla successiva fase di acquisizione. Infine, il pregiudizio per la statica dell'intero immobile, prospettato come ostativo alla demolizione, è irrilevante ai fini dell'applicazione della sanzione demolitoria, in quanto gli immobili abusivi sono separati dalla costruzione principale.

Sentenza completa

N. 09647/2010
REG.RIC.

N. 06660/2011 REG.PROV.COLL.

N. 09647/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9647 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IACOANGELI PATRIZIA elettivamente domiciliata in Roma, via Trionfale n. 32 presso lo studio dell’avv. ((omissis)) che, unitamente all’avv. ((omissis)), la rappresenta e difende nel presente giudizio;

contro

COMUNE DI ARDEA, in persona del Sindaco p.t. – non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

a) verbale prat. ed. n. 171/08 del 07/07/10 con cui il Comune di Ardea ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 6/09 del 29/01/09;

b) ordinanza n.…

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