Cassazione penale Sez. I sentenza n. 991 del 30 aprile 1990

ECLI:IT:CASS:1990:991PEN

Massima

Massima ufficiale
L'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva personale della custodia in carcere deve essere espletato, a norma dell'art. 294 c. p.p., anche nei confronti di chi, tratto in arresto nella flagranza di reato o sottoposto a fermo di p.g., sia gia` stato sentito ai sensi dell'art. 391 dello stesso codice, in sede di conferma dell'arresto o di convalida del fermo. cio` per le diversita`, strutturali e funzionali, esistenti fra gli atti previsti dalle due norme citate ed, in particolare, perche` la audizione ex art. 391 c. p.p. e` finalizzata solo allo accertamento della esistenza dei presupposti dell'arresto o del fermo e delle relative condizioni d`applicabilita`, ex artt. 273 e 274 c. p.p., mentre l'interrogatorio, di cui all'art. 294 c. p.p., e` finalizzato alla contestazione dell'accusa ed all'acquisizione dell'eventuale difesa dell'indagato, nonche` all'accertamento del permanere delle condizioni d`applicabilita` delle misure coercitive. In conseguenza, l'interrogatorio ex art. 294 comma primo c. p.p., deve aver luogo nei termini dalla stessa norma previsti, pena la perdita di efficacia, a monte dell'art. 302 c. p.p., della misura predetta.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.