Cassazione penale Sez. V sentenza n. 11492 del 17 agosto 1990

ECLI:IT:CASS:1990:11492PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai fini dell'elemento psicologico del delitto di diffamazione, è sufficiente la sussistenza del dolo generico, cioè la volontà dell'agente di usare espressioni offensive con la consapevolezza di ledere l'altrui reputazione. Quando, per l'intrinseca potenzialità offensiva delle espressioni usate, siffatta volontà appare inequivocabile, non può attribuirsi alcuna rilevanza alle sottostanti ragioni che hanno determinato l'agente a pronunciarle. In tema di diffamazione, per integrare l'aggravante del fatto determinato non risulta necessario il richiamo a particolare circostanza ogni qual volta il detto fatto sia indicato in modo tale da suscitare nel lettore o nell'ascoltatore la rappresentazione sostanziale di un accadimento nella concreta ed inconfondibile unicità ed individualità.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.