Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7758 del 1 ottobre 1983
ECLI:IT:CASS:1983:7758PEN
Massima
Massima ufficiale
Perché possa ritenersi osservato il precetto dell'art. 201, settimo comma, cod. proc. pen., secondo cui, a pena di inammissibilità, i motivi di impugnazione devono essere esposti specificamente, è necessario che questi si concretino nell'indicazione chiara e determinata della censura che si intende muovere e delle ragioni su cui essa si fonda, in modo che il giudice dell'impugnazione sia in grado di individuare e di controllare nei suoi precisi termini la critica che viene rivolta alla decisione impugnata e quindi di esercitare, in relazione alle argomentazioni dell'impugnazione, il proprio sindacato.
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