Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza breve n. 89 del 2017

ECLI:IT:TARBS:2017:89SENB

Massima

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Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione è legittimo quando il richiedente non dimostri di aver mantenuto un'attività lavorativa continuativa e un reddito sufficiente per il proprio sostentamento nel periodo di validità del precedente titolo di soggiorno, anche in presenza di una recente assunzione, ove tale nuova occupazione non appaia idonea a superare la pregressa condizione di inoccupazione e di carenza reddituale protrattasi per un significativo lasso di tempo. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere legittimamente negato quando il richiedente non sia in grado di dimostrare di aver mantenuto una stabile attività lavorativa e un reddito adeguato per il proprio sostentamento durante il periodo di validità del precedente titolo di soggiorno, anche qualora sia intervenuta una nuova assunzione poco prima della presentazione della domanda di rinnovo. In particolare, la recente instaurazione di un rapporto di lavoro, specie se di modesta entità come nel caso di un impiego part-time come collaboratore domestico presso un connazionale, non è sufficiente a superare la pregressa condizione di inoccupazione e di carenza reddituale protrattasi per un significativo lasso di tempo, circostanza che legittima l'Amministrazione a negare il rinnovo del permesso di soggiorno. La massima sottolinea come il requisito della continuità occupazionale e reddituale sia essenziale ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, non potendo essere superato dalla mera instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro poco prima della presentazione della domanda, qualora tale nuovo impiego non appaia idoneo a dimostrare il superamento della pregressa situazione di disoccupazione e di insufficienza reddituale.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/01/2017

N. 00089/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01381/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1381 del 2016, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Via Frat. Folonari, 7;

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, via S. Caterina 6;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Brescia prot. n. Cat.A12/2016/Immig/IISez/ft/16BS038394 del 21 settembre 2016, notificato in pari data, di diniego del rinnovo del permesso di soggior…

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