Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 35526 del 2 dicembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:35526CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai fini del riconoscimento dello "status" di rifugiato, avuto riguardo alla libertà religiosa del cittadino straniero, il timore deve essere esaminato sia alla luce del contenuto della legislazione, sia della sua applicazione concreta da parte del Paese di origine, in relazione al rispetto dei limiti "interni" alla libertà religiosa, che emergono dall'art. 19 Cost. e dell'art. 9, par. 2 CEDU, dovendo il giudice valutare se l'ingerenza da parte dello Stato di origine nella libertà del ricorrente di manifestare il proprio culto sia prevista dalla legge, sia diretta a perseguire uno o più fini legittimi e costituisca una misura necessaria e proporzionata al perseguimento di tali fini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda proposta da una cittadina cinese aderente alla "Chiesa Evangelica" aveva escluso in radice la possibilità che i limiti alla libertà di culto previsti dall'ordinamento cinese potessero essere privi di una giustificazione compatibile con la tutela dei diritti umani).

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