Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26428 del 18 giugno 2013

ECLI:IT:CASS:2013:26428PEN

Massima

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Il proprietario di un veicolo è penalmente responsabile per il mancato adempimento dell'ordinanza sindacale che gli intima la rimozione e lo smaltimento del mezzo, a prescindere dalla formale notifica dell'atto, qualora risulti provata la sua effettiva conoscenza del provvedimento. La conoscenza dell'ordinanza, anche in assenza di una regolare notifica ai sensi del codice di procedura civile, impedisce la declaratoria di nullità dell'atto e integra l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, che punisce chiunque non ottemperi all'ordine del Sindaco di rimozione e smaltimento dei rifiuti. La responsabilità penale del proprietario può essere desunta da una serie di elementi di fatto, quali la proprietà del veicolo, l'assenza di denunce di furto o di radiazione dello stesso, nonché la mancata contestazione della conoscenza dell'ordinanza, senza che sia necessaria la prova dell'indebito abbandono del rifiuto da parte dell'imputato. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza della responsabilità, non è tenuto a una rilettura degli elementi fattuali, essendo sufficiente una motivazione logica e coerente che dia conto della ricostruzione operata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TERESI Alfredo - Presidente

Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere

Dott. MARINI Luigi - Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo - rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 287/2011 CORTE APPELLO di TRENTO, del 04/07/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ((omissis)) che ha concluso per annullamento senza rinvio perche' il fatto non costituisce reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 4.7.2012, la Corte d'Appello d…

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