Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4580 del 14 ottobre 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4580PEN

Massima

Massima ufficiale
La nuova formulazione dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 16 della legge 8 agosto 1995 n. 332, in forza della quale da` luogo a perdita di efficacia della misura cautelare non solo la mancata decisione del tribunale del riesame entro dieci giorni dalla ricezione degli atti trasmessi a norma del precedente comma quinto, ma anche l'inosservanza del termine massimo di cinque giorni stabilito da detta ultima disposizione per la trasmissione degli atti medesimi, non ha effetto retroattivo e non puo`, pertanto, essere validamente invocata, in sede di ricorso per cassazione avverso ordinanza di conferma pronunciata prima della entrata in vigore della citata legge n. 332/95 a sostegno dell'assunto secondo cui la tardiva trasmissione degli atti avrebbe determinato la caducazione della misura cautelare; e cio` avuto riguardo alla natura meramente ordinatoria che, nella disciplina previgente, era da riconoscere al termine fissato dal comma quinto dell'art. 309 cod. proc. pen. per il suddetto adempimento.

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