Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5418 del 7 novembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:5418CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge fallimentare "nella parte in cui assoggetta al reclamo al tribunale nel modo ivi previsto, i provvedimenti decisori emessi dal giudice delegato in materia di riparto dello attivo" (sentenza della corte costituzionale n. 42 del 1981), resta eliminato dall'ordinamento non il suddetto istituto del reclamo, unitariamente considerato, ma soltanto la sua regolamentazione positiva (da intendersi sostituita con le norme generali sul procedimento in camera di consiglio), con la conseguenza che i predetti provvedimenti, in quanto rimangono impugnabili con il reclamo davanti al tribunale fallimentare, non possono essere direttamente investiti da ricorso per cassazione ai sensi dello art. 111 della costituzione.

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