Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9259 del 21 ottobre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:9259PEN

Massima

Massima ufficiale
Qualora il giudice abbia espresso il giudizio della prevalenza delle attenuanti sulle circostanze aggravanti, queste ultime non possono essere considerate ai fini della determinazione della pena base. Ne consegue che la norma di cui all'art. 67 secondo comma cod. pen. va intesa nel senso che la limitazione da essa posta si riferisce unicamente a reati per i quali è originariamente prevista la pena dell'ergastolo,ma non ha alcuna rilevanza,quando, per il reato - base,sia prevista la pena della reclusione e l'ergastolo consegna per qualche circostanza aggravante.

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