Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1104 del 30 luglio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1104PEN

Massima

Massima ufficiale
La motivazione del provvedimento di cattura deve avere ad oggetto una duplice esigenza consistente da un lato nell'interesse dell'imputato, il quale deve essere posto in grado di controllare la legittimità dell'anzidetto provvedimento, e dall'altro nella tutela del segreto istruttorio in conformità all'art. 264 cod. proc. PEN.. in applicazione di questi principi deve ritenersi che l'obbligo della motivazione sia pienamente soddisfatto, quanto agli indizi, mediante il semplice richiamo al tipo di elemento di prova acquisito dal giudice anche senza la specificazione della fonte che può essere taciuta quando ne derivi pregiudizio. (Nella specie si è giudicato sufficiente il riferimento nell'ordine di cattura a talune dichiarazioni raccolte dal magistrato inquirente e la cui attendibilità era stata valutata in relazione a riscontri evidenziati dalle investigazioni di polizia giudiziaria). Conf.: cass. pen. sez. prima, 7 marzo 1977, ric. dell'aria.

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