Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 929 del 7 giugno 1994

ECLI:IT:CASS:1994:929PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari personali la competenza funzionale a decidere nel merito della richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. appartiene sempre e in ogni caso al Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l`ufficio del giudice che ha emesso l`ordinanza di applicazione della misura. Il Tribunale del riesame puo` soltanto dichiarare inammissibile la richiesta ovvero annullare, riformare o confermare il provvedimento sottoposto a riesame (comma nono art. 309), ma in nessun caso puo` declinare la sua competenza a deliberare, che non e` influenzata dalla competenza territoriale a conoscere del reato per cui si procede, ma e` funzionalmente preordinata dal comma settimo dell`art. 309 e dunque persiste anche nell`ipotesi di incompetenza territoriale ex art. 8 e ss. cod. proc. pen. del giudice che ha applicato la misura.    conforme:

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