Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10094 del 12 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:10094PEN

Massima

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Il reato di falso documentale ex art. 488 e 491 c.p. si configura anche in relazione a documenti non pienamente trasferibili, come gli assegni bancari, quando l'agente abbia arbitrariamente riempito il titolo in bianco, alterandone il contenuto originario e rendendolo idoneo a produrre effetti giuridici diversi da quelli voluti dal legittimo titolare. Ciò in quanto l'assegno, pur essendo uno strumento di pagamento non trasferibile, assume la natura di documento equiparato agli atti pubblici ai fini dell'applicazione della disciplina penale sul falso, quando venga utilizzato per l'incasso mediante girata, integrando così il requisito del trasferimento previsto dalla norma. Pertanto, la condotta di chi si appropri indebitamente di assegni in bianco, li riempia arbitrariamente e li ponga all'incasso, realizza il reato di falso documentale, a prescindere dalla natura non trasferibile del titolo, in quanto l'agente ha invertito il titolo di possesso del documento, originariamente detenuto per finalità diverse, e lo ha utilizzato per un fine diverso da quello voluto dal legittimo titolare. La consumazione del reato si colloca nel momento in cui l'agente compie atti inequivocabilmente indicativi della volontà di impossessarsi indebitamente del documento, come la richiesta di pagamento o l'effettiva presentazione all'incasso, non rilevando il momento della consegna dell'assegno in bianco, che integra solo la fase preparatoria della condotta criminosa.

Sentenza completa

Con sentenza del 22.9.2001 la Corte d'Appello dell'Aquila confermava la sentenza emessa il 21.1.2000, dal Pretore dell'Aquila con la quale F. A. era stato condannato alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione, ed al risarcimento danni a favore della parte civile, per i reati di cui agli articoli 488, 491 e 646 c.p., per essersi appropriato di tre assegni di lire 25.000.000, 95.000.000 e 22.000.000, dei quali il primo firmato in bianco e quindi arbitrariamente riempito, che gli erano stati consegnati anni prima, da P. L. per il pagamento dei fornitori.
Proponeva ricorso il F. eccependo con il primo motivo l'erronea contestazione dell'imputazione poiché, nonostante le precisazioni fatte in udienza dal P.M., non appariva sufficientemente chiaro dall'imputazione che per il reato di falso di cui agli articoli 488 e 491, si procedeva solo per l'assegno di 25.000.000, mentre il reato di appropriazione indebita era contestato per i quattro assegni.…

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