Cassazione penale Sez. III ordinanza n. 45172 del 9 novembre 2023

ECLI:IT:CASS:2023:45172PEN

Massima

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Il giudice, nell'ambito del procedimento penale, può correggere gli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza, anche successivamente alla sua pubblicazione, al fine di assicurare la completezza e la correttezza della pronuncia. Tale correzione, effettuata ai sensi dell'articolo 625-bis del codice di procedura penale, non comporta una modifica del contenuto sostanziale della decisione, ma mira esclusivamente a rettificare meri errori di trascrizione o di natura formale, senza incidere sul merito della controversia. Il provvedimento di correzione, adottato dal presidente della sezione competente, deve essere limitato all'eliminazione dell'errore materiale riscontrato e non può introdurre nuovi elementi o statuizioni non presenti nella sentenza originaria. La correzione dell'errore materiale nel dispositivo della sentenza, una volta effettuata, deve essere riportata anche nel relativo ruolo di udienza, al fine di assicurare la coerenza e l'uniformità degli atti processuali. Il giudice, nel disporre la correzione, deve altresì garantire il rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, omettendo l'indicazione di generalità e altri elementi identificativi delle parti, ove imposto dalla legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio - Presidente

Dott. GALTERIO Donatella - Consigliere

Dott. GENTILI Andrea - Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere

Dott. GALANTI Alberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
nel procedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nel ruolo di udienza del 7 giugno 2023, relativamente al procedimento n. 9778/2023, ricorrente:
(OMISSIS), nato ad (OMISSIS)
Visti gli atti, la sentenza e il provvedimento di correzione dell'errore materiale della sentenza, operato in data 28/06/2023 ai sensi dell'articolo 625-bis c.p.p., nel senso che nel dispositivo sono state aggiunte le seguenti parole: "Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sos…

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