Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 9252 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:9252SENB

Massima

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Il titolare di una licenza di esercizio commerciale che dispone dell'azienda concedendola in affitto o locazione a terzi, conserva l'interesse a coltivare il giudizio avverso un atto o provvedimento della Pubblica Amministrazione che incida sul regime amministrativo dell'attività, tutte le volte in cui le ragioni di doglianza attengano ai presupposti oggettivi dello stesso. Ciò in virtù della circostanza che l'affitto di azienda non elide la riferibilità del compendio al proprietario e sotto il profilo della regolamentazione amministrativa si verifica solamente una mera reintestazione della licenza commerciale. Il trasferimento di una licenza commerciale per avvenuto trasferimento della stessa in uno alla cessione dell'azienda o del ramo di azienda cui pertiene, non può ricondursi ad alcuna efficacia "sanante" di eventuali vizi di legittimità del provvedimento che ha costituito il titolo stesso in capo alla cedente. L'accertamento dell'esatta portata dei limiti che, secondo l'Amministrazione, caratterizzerebbero il titolo di gestione di un'attività commerciale, incide in maniera immediata e diretta anche nella sfera giuridica della dante causa, a prescindere dalla dichiarata inesistenza di interessi a rilevare l'attività al termine dell'affitto da parte di quest'ultima. L'Amministrazione non può privare di effetti una SCIA sulla base di vincoli asseritamente discendenti non da un atto d'obbligo, ma da una dichiarazione unilaterale che, solo di fatto, ha costituito il presupposto per il rilascio del titolo edilizio. Essendo l'autorizzazione edilizia rilasciata per un fabbricato nel quale non si prevedeva un'attività di somministrazione, la SCIA con la quale il gestore ha attivato la somministrazione dovrà essere esaminata sulla base dei presupposti di legge vigenti al momento della presentazione, ivi incluso il presupposto oggettivo della regolarità urbanistica dell'immobile, ma senza poter fare riferimento ad impedimenti derivanti da un giudicato che ha accertato la legittimità degli atti impugnati secondo la normativa ratione temporis vigente ed applicabile e sulla base dei presupposti procedimentali dell'atto impugnato a quel momento sussistenti.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/08/2017

N. 09252/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00523/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 523 del 2017, proposto da:
Termo Trading Petroli Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, via ((omissis)) 63;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina, in Roma, via del Tempio di Giove 21;

nei confronti di

((omissis)), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#x…

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