Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10655 del 2022

ECLI:IT:TARLAZ:2022:10655SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell'esaminare la controversia relativa al diritto al risarcimento del danno derivato alla società ricorrente da concorrenti e ripetute negligenze nella regolazione dei fattori di sostenibilità economica del rapporto di concessione per la raccolta di giochi e scommesse su eventi ippici, ha affermato che la domanda risarcitoria rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello amministrativo. Ciò in quanto la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto concessorio, successiva all'aggiudicazione, riguardante indennità, canoni e altri corrispettivi, nonché l'adempimento e l'inadempimento della concessione e i relativi effetti e conseguenze, anche di natura risarcitoria. Tali questioni, inerenti ai diritti e agli obblighi dell'amministrazione e del concessionario, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, al quale spetta anche la valutazione incidentale della legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla determinazione del corrispettivo. La pronuncia richiama il quadro normativo che regolava l'assetto del sistema delle scommesse sulle corse dei cavalli al tempo dell'affidamento in concessione del relativo servizio, evidenziando come le offerte presentate in sede di gara si fondassero sulla garanzia dell'esistenza e del permanere di un sistema di concessioni con carattere di esclusività nell'ambito del territorio comunale di riferimento. Tuttavia, il sopravvenire di una situazione di concorrenza impropria, dovuta alla diffusione del gioco clandestino e alla costituzione di una rete di bookmakers esteri, ha determinato uno sconvolgimento del rapporto tra concedente e concessionari, incidendo sull'equilibrio contrattuale. In tale contesto, le pretese risarcitorie avanzate dalle agenzie ippiche, fondate sul dedotto inadempimento dei ministeri concedenti circa la mancata attivazione delle possibilità di accettare scommesse ippiche a quota fissa e per telefono o via telematica, nonché sulla dedotta inadeguata gestione complessiva dei prodotti di gioco e dello spettacolo ippico, attengono alla fase attuativa del rapporto concessorio e, pertanto, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernenti diritti e obblighi reciproci delle parti del rapporto.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/07/2022

N. 10655/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05817/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5817 del 2017, proposto da
Agenzia Ippica Castello S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), Niccolò Travia, con domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Amministrazione Autonoma, in persona dei rispettivi Ministri in carica e del Responsabile p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex le…

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