Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7052 del 20 dicembre 1982
ECLI:IT:CASS:1982:7052CIV
Massima
Massima ufficiale
Il provvedimento del presidente del tribunale, emanato ai sensi dell'art.. 12 della legge 12 febbraio 1955 n.. 77 (come modificato dall'art.. 12 della legge 12 giugno 1973 n.. 349) sulla richiesta del debitore cambiario di cancellazione dall'elenco dei protesti cambiari, non è impugnabile con reclamo al presidente della corte d'appello.
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