Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 1115 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:1115SENB

Massima

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Il provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare è affetto da vizi di difetto di motivazione e di istruttoria, qualora l'amministrazione non abbia previamente convocato il lavoratore per consentirgli di produrre la documentazione ritenuta idonea a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, nonostante la specifica richiesta in tal senso formulata dall'interessato nel corso del procedimento. In tali ipotesi, il provvedimento deve essere annullato, con conseguente obbligo per l'amministrazione di riesaminare la domanda, previo contraddittorio con il lavoratore, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di emersione. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'amministrazione, nell'ambito del procedimento di emersione dal lavoro irregolare, è tenuta a convocare il lavoratore e a valutare la documentazione da lui prodotta, qualora questi abbia espressamente richiesto tale convocazione al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Il mancato espletamento di tale incombente istruttorio determina l'illegittimità del provvedimento di rigetto, che deve essere annullato per difetto di motivazione e di istruttoria. L'amministrazione è quindi tenuta a riesaminare la domanda, previo contraddittorio con l'interessato, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di emersione. La massima sottolinea l'importanza del rispetto del principio del contraddittorio e dell'obbligo di motivazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi, in particolare laddove l'esito negativo della domanda possa incidere in modo significativo sulla posizione giuridica del privato. Essa evidenzia altresì il dovere dell'amministrazione di svolgere un'adeguata istruttoria, dando seguito alle richieste di integrazione documentale formulate dall'interessato, prima di adottare il provvedimento finale.

Sentenza completa

Pubblicato il 17/05/2017

N. 01115/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01985/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2016, proposto da:
Lidong Hu, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Podgora, 7;

contro

Ministero dell'interno – Prefettura di Milano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, Via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del decreto di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, adottato dalla Prefettura di Milano in data 6 luglio 2016, non…

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